Tettoie ed edilizia libera: la sentenza del Tar Campania

Tettoie ed edilizia libera: la sentenza del Tar Campania
Le tettoie rientrano tra gli interventi di edilizia libera, giusto? No, non necessariamente: ecco cosa pensano al riguardo i giudici del Tar Campania.

 

Ad aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Glossario edilizia libera, elenco contenente 58 voci in cui sono specificati gli interventi di edilizia che possono essere realizzati senza autorizzazioni o comunicazioni, come per esempio inferriate, parapetti, comignoli e ascensori.
 
E le tettoie? Possono essere considerati interventi di edilizia libera? Dipende, individuare la categoria di una tettoia non è sempre un’operazione semplice, né immediata. È quanto sostenuto dai giudici amministrativi del Tar Campania, i quali nella sentenza 4529/2018 scrivono: «La "tettoia" non è […] né una nozione giuridica, né un elemento della fattispecie normativa che rimanda ad una specifica nozione tecnico-scientifica; pertanto la qualificazione della fattispecie concreta, quale "elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" di cui all'art. 6 comma lettera e) quinquies [...] del T.U. 380/2001, dipende dalla conformazione specifica dell'opera».
 
Insomma, la tettoia può o non può essere inclusa nel Glossario a fianco di interventi analoghi come i pergolati più piccoli, le tende, le tende a pergola e le pergotende. Come capire quando è necessario il permesso? Semplice: l’autorizzazione diventa necessaria se la tettoia modifica la sagoma dell’edificio. La parola ai giudici: «le tettoie, quando incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto), per cui la loro costruzione necessita del previo rilascio del permesso di costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi».
 
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